Convenzione

Art. 15

In vigore dal 1 gen 1964
I lavoratori agricoli di cittadinanza italiana beneficiano, per la durata della loro occupazione in Svizzera degli assegni per i figli, previsti dalla legislazione federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli ed ai piccoli contadini, qualunque sia il luogo di residenza delle persone che danno diritto agli assegni per i figli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo