Convenzione
Art. 15
In vigore dal 1 gen 1964
I lavoratori agricoli di cittadinanza italiana beneficiano, per la durata della loro occupazione in Svizzera degli assegni per i figli, previsti dalla legislazione federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli ed ai piccoli contadini, qualunque sia il luogo di residenza delle persone che danno diritto agli assegni per i figli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-15