Convenzione

Art. 12

In vigore dal 1 gen 1964
Quando un organismo assicuratore di una delle Parti contraenti debba versare delle prestazioni ad un assicurato, l'organismo assicuratore dell'altra Parte che debba liquidare delle prestazioni per un nuovo infortunio o una nuova malattia professionale per lo stesso assicurato tiene conto, come se fossero a proprio carico, delle prestazioni concesse dal primo organismo assicuratore.
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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-12

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