Convenzione

Art. 14

In vigore dal 1 gen 1964
1. Quando, in caso di aggravamento di una malattia professionale, un lavoratore che ha beneficiato o che beneficia di un indennizzo per una malattia professionale in base alla legislazione di una delle Parti faccia valere, per una malattia professionale della stessa natura, diritti a prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte, si applicano le seguenti regole: a) Se il lavoratore non ha esercitato sul territorio di questa ultima Parte un'attività suscettibile di provocare là malattia professionale o di aggravarla, l'organismo assicuratore della prima Parte deve assumere a proprio carico le prestazioni in base alla propria legislazione, tenuto conto dell'aggravamento. b) Se il lavoratore ha esercitato sul territorio di quest'ultima Parte tale attività, l'organismo assicuratore della prima Parte deve concedere le prestazioni in base alla propria legislazione, senza tenere conto dell'aggravamento; l'organismo assicuratore dell'altra Parte concede al lavoratore un supplemento il cui ammontare è determinato in base alla legislazione della seconda Parte e che è uguale alla differenza tra l'ammontare della prestazione dovuta dopo l'aggravamento e l'ammontare che sarebbe stato dovuto se la malattia prima dell'aggravamento si fosse prodotta sul suo territorio. 2. Nei casi considerati al paragrafo precedente del presente articolo, il lavoratore deve fornire all'organismo assicuratore della Parte, in base alla cui legislazione fa valere diritti a prestazioni, le informazioni necessarie relative alle prestazioni liquidate anteriormente a titolo di indennizzo per la malattia professionale di cui si tratta. Se tale organismo lo ritiene necessario, può documentarsi su tali prestazioni presso l'organismo che ha concesso all'interessato le prestazioni anteriori.
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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-14

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