Convenzione›Parte TERZA
Art. 10
In vigore dal 1 gen 1964
1. I cittadini svizzeri i quali, nonostante l'applicazione
dell', non possono far valere un diritto ad una prestazione delle assicurazioni sociali italiane, hanno diritto al rimborso dei contributi obbligatori versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro a tali assicurazioni.
2. Il cittadino svizzero che abbia ottenuto il rimborso dei
contributi non può più far valere diritti nei riguardi delle assicurazioni sociali italiane in base a detti contributi.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-10