Convenzione›Parte TERZA
Art. 8
In vigore dal 1 gen 1964
Ai cittadini italiani si applicano le seguenti disposizioni
particolari in materia di prestazioni dell'assicurazione invalidità svizzera:
a) I cittadini italiani hanno diritto ai provvedimenti di
integrazione fino a quando conservino il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi dell'invalidità, abbiano pagato i contributi all'assicurazione svizzera almeno per un anno intero.
Le mogli e le vedove di cittadinanza italiana che non esercitano
un'attività lucrativa come pure i figli minorenni della stessa cittadinanza hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il loro domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del verificarsi della invalidità, abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno; i figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti quando sono domiciliati in Svizzera e sono ivi nati invalidi o quando hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente dalla nascita.
b) Per quanto riguarda il diritto alla rendita ordinaria di
invalidità, i cittadini italiani iscritti alla assicurazione italiana o che hanno già beneficiato di tale rendita prima di lasciare la Svizzera, sono assimilati alle persone assicurate secondo la legislazione svizzera.
c) L', lettera a), si applica per analogia alle rendite
ordinarie dell'assicurazione invalidità.
d) L', lettera b), si applica per analogia alle rendite
straordinarie dell'assicurazione invalidità; peraltro il periodo di residenza in Svizzera, richiesto per queste rendite e per le rendite di vecchiaia che lo sostituiscono, è di almeno 5 anni interi.
e) Le rendite ordinarie di invalidità previste per gli
assicurati con grado di invalidità inferiore al 50% come pure gli assegni per invalidi bisognosi di cure e assistenza speciali possono essere concessi ai cittadini italiani solo fino a quando essi conservino il loro domicilio in Svizzera.
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