Convenzione›Parte SECONDA
Art. 4
In vigore dal 1 gen 1964
1. La legislazione applicabile è di regola quella, della Parte
contraente sul cui territorio viene esercitata la attività determinante ai fini dell'assicurazione.
2. Nei casi in cui, per le attività esercitate nel territorio di ambedue le Parti contraenti, siano applicabili, in base alla regola enunciata al paragrafo 1, le legislazioni delle due Parti, i contributi alle assicurazioni di ciascuna delle due Parti sono dovuti unicamente sulla parte di reddito realizzata sul rispettivo territorio.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-4