Convenzione›Parte PRIMA
Art. 2
In vigore dal 1 gen 1964
Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione e del suo
Protocollo finale i cittadini italiani e svizzeri godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni delle legislazioni elencate all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-2