ConvenzioneParte SECONDA

Art. 5

In vigore dal 1 gen 1964
Il principio stabilito all'° paragrafo, è soggetto alle seguenti eccezioni: a) i lavoratori dipendenti occupati da una impresa con sede nel territorio di una delle Parti contraenti e distaccati per un periodo di tempo limitato nel territorio dell'altra Parte, rimangono soggetti, durante i primi dodici mesi della loro occupazione nel territorio di quest'ultima Parte, alla legislazione della Parte dove ha sede l'impresa. Se l'occupazione nel territorio della altra Parte si protrae oltre tale periodo, l'applicazione della legislazione della prima Parte potrà in via eccezionale essere mantenuta per un ulteriore periodo di dodici mesi, a condizione che vi sia un accordo in proposito tra le autorità competenti delle due Parti; b) I lavoratori dipendenti dalle imprese di trasporto di una delle Parti contraenti occupati temporaneamente sul territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione della Parte in cui l'impresa ha la sua sede. La stessa regola si applica ai lavoratori occupati in maniera durevole sulle vie di intercomunicazione o nelle stazioni di frontiera. c) Le persone arruolate per conto di un armatore su una nave adibita alla navigazione marittima sono soggette, per la durata del loro arruolamento, alla legislazione della Parte contraente di cui la nave batte bandiera. d) Se delle imprese o aziende si estendono dal territorio di una delle Parti contraenti sul territorio della altra Parte, i lavoratori impiegati da tali imprese o aziende sono soggetti alla legislazione della Parte dove l'impresa o l'azienda ha la propria sede. e) I lavoratori di un servizio amministrativo ufficiale (dogana, poste, controllo dei passaporti, ecc.) distaccati dal territorio di una delle Parti contraenti sul territorio dell'altra sono soggetti alla legislazione della Parte donde sono distaccati. f) I capi e i membri delle Missioni diplomatiche e consolari di una delle Parti contraenti, ivi compresi i funzionari appartenenti ai ruoli delle cancellerie, inviati nel territorio dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione delle Parte che li ha inviati se sono cittadini di questa Parte. La stessa regola si applica agli impiegati appartenenti ai ruoli delle cancellerie nonché alle persone che sono al servizio personale dei suddetti capi, membri e funzionari, allorchè essi siano, cittadini della Parte rappresentata e non facciano espressa richiesta di essere sottoposti alla legislazione della Parte sul cui territorio sono occupati.
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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-5

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