Convenzione
Art. 16
In vigore dal 1 gen 1964
I cittadini svizzeri beneficiano, per la durata della loro
occupazione in Italia, degli assegni familiari previsti dalla legislazione italiana, qualunque sia il luogo di residenza delle persone che danno diritto agli assegni familiari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-16