Convenzione

Art. 16

In vigore dal 1 gen 1964
I cittadini svizzeri beneficiano, per la durata della loro occupazione in Italia, degli assegni familiari previsti dalla legislazione italiana, qualunque sia il luogo di residenza delle persone che danno diritto agli assegni familiari.
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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-16

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