Convenzione›Parte QUARTA
Art. 18
In vigore dal 1 gen 1964
1. Per l'applicazione della presente Convenzione le autorità e gli
organismi di ciascuna delle Parti si presteranno i loro buoni uffici come se si trattasse della applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale.
2. Le autorità competenti:
a) prendono gli accordi amministrativi necessari per
l'applicazione della presente Convenzione. Esse regoleranno in particolare le modalità della reciproca collaborazione come pure la partecipazione alle spese per gli accertamenti medici o amministrativi nel casi in cui le persone che si trovano sul territorio di una delle Parti chiedano la concessione o beneficino di prestazioni delle assicurazioni dell'altra Parte;
b) possono convenire, al fine di facilitare le relazioni tra gli organismi assicuratori delle Parti contraenti, di designare ciascuna degli organismi accentratori;
c) si comunicano, tutte le informazioni relative alle misure
prese per l'applicazione della presente Convenzione;
d) si comunicano, appena possibile, tutte le informazioni
relative alle modifiche della loro legislazione.
3. Per l'applicazione della presente Convenzione il termine
"autorità competente" designa:
per quanto riguarda l'Italia:
il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale;
per quanto riguarda la Svizzera:
l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-18