Art. 18
ConvenzioneParte QUARTA

Art. 18

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In vigore dal 1 gen 1964
1. Per l'applicazione della presente Convenzione le autorità e gli organismi di ciascuna delle Parti si presteranno i loro buoni uffici come se si trattasse della applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale. 2. Le autorità competenti: a) prendono gli accordi amministrativi necessari per l'applicazione della presente Convenzione. Esse regoleranno in particolare le modalità della reciproca collaborazione come pure la partecipazione alle spese per gli accertamenti medici o amministrativi nel casi in cui le persone che si trovano sul territorio di una delle Parti chiedano la concessione o beneficino di prestazioni delle assicurazioni dell'altra Parte; b) possono convenire, al fine di facilitare le relazioni tra gli organismi assicuratori delle Parti contraenti, di designare ciascuna degli organismi accentratori; c) si comunicano, tutte le informazioni relative alle misure prese per l'applicazione della presente Convenzione; d) si comunicano, appena possibile, tutte le informazioni relative alle modifiche della loro legislazione. 3. Per l'applicazione della presente Convenzione il termine "autorità competente" designa: per quanto riguarda l'Italia: il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale; per quanto riguarda la Svizzera: l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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