Convenzione

Art. 17

In vigore dal 1 gen 1964
Se un figlio dà diritto ad assegni per figli sia in base alla legislazione svizzera sia in base alla legislazione italiana, gli assegni dovuti saranno solo quelli della legislazione del luogo di lavoro del padre.
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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-17

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