ConvenzioneParte QUARTA

Art. 21

In vigore dal 1 gen 1964
Le domande, dichiarazioni o ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato da un organismo di una delle Parti contraenti, saranno considerati come ricevibili se sono presentati nello stesso termine ad un organismo corrispondente dell'altra Parte. In tal caso, quest'ultimo organismo, trasmette senza indugio dette domande, dichiarazioni o ricorsi all'organismo competente della prima Parte.
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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-21

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