Convenzione›Parte SESTA
Art. 26
In vigore dal 1 gen 1964
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile.
2. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a
quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati.
3. La Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e la
Svizzera del 17 ottobre 1951 è abrogata dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, con riserva tuttavia dell', paragrafo 2, e per l'applicazione dell', paragrafo 5, della presente Convenzione, dell', paragrafi 4 e 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-26