Art. 26
ConvenzioneParte SESTA

Art. 26

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In vigore dal 1 gen 1964
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile. 2. Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati. 3. La Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e la Svizzera del 17 ottobre 1951 è abrogata dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, con riserva tuttavia dell', paragrafo 2, e per l'applicazione dell', paragrafo 5, della presente Convenzione, dell', paragrafi 4 e 5.
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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-26