Art. 20

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
L'articolo 70 è sostituito dal seguente: "Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 67 e 68 sono approvati dal Ministro. Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento e vengono iscritti in apposito elenco in ordine di ruolo. L'esito del giudizio di avanzamento deve essere notificato ai singoli interessati entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli elenchi e delle graduatorie di merito di cui al primo comma".
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