Art. 15

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
Il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dal seguente: "Il Ministro per l'interno determina, di regola annualmente, le aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli e dei capitani che devono frequentare i corsi di aggiornamento di cui al secondo comma del precedente articolo".
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