Art. 13

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
Il terzo comma dell'articolo 61 è sostituito dal seguente: "L'avanzamento ha luogo ad anzianità per i gradi di tenente colonnello, capitano e tenente; a scelta per i gradi di tenente generale ispettore, maggiore generale ispettore e colonnello; a scelta e per esami per il grado di maggiore".
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