Art. 16
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
Il terzo comma dell'articolo 65 è sostituito dal seguente:
"Per l'avanzamento ai gradi di tenente generale e di maggior generale ispettore sono sottoposti a valutazione, rispettivamente, tutti i maggiori generali ispettori e tutti i colonnelli che abbiano i requisiti indicati nel presente titolo".
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