Art. 12

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
Il primo e secondo comma dell'articolo 54 sono sostituiti dai seguenti: "Il Consiglio di disciplina è costituito annualmente con decreto del Ministro per l'interno ed è composto dal capo della polizia che lo presiede, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore, da un maggiore generale ispettore e da un colonnello del Corpo in servizio permanente. Un ispettore generale capo di pubblica sicurezza, un maggiore generale ispettore e due colonnelli del Corpo in servizio permanente sono altresì nominati membri supplenti, rispettivamente per il vice capo della polizia, per il tenente generale ispettore e per il maggior generale ispettore e il colonnello del Corpo".
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