Art. 7

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
L' è sostituito dal seguente: "L'ufficiale che conti almeno venti anni di servizio effettivo e abbia raggiunto, i seguenti limiti di età, ha diritto alla cessazione a domanda dal servizio permanente, per anzianità di servizio: tenente generale ispettore.................. anni 62 maggiore generale ispettore................. " 59 colonnello.................................. " 57 tenente colonnello.......................... " 55 maggiore.................................... " 53 capitano, tenente, e sottotenente........... " 51 L'ufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi del comma precedente, è collocato nell'ausiliaria nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità. L'ufficiale, anche se idoneo ai servizi dell'ausiliaria, ha però diritto di essere collocato nella riserva, qualora ne faccia domanda. L'ufficiale, che non si trovi nelle condizioni di cui al primo comma, ha ugualmente diritto alla cessazione dal servizio permanente e in tal caso non gli è concesso alcun trattamento di quiescenza ed è collocato nella riserva. Il Ministro ha facoltà, di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinare, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio".
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