Art. 2
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
L' è sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali dei Corpo della guardie di pubblica sicurezza provvedono all'inquadramento, all'addestramento militare e alla disciplina del personale del Corpo stesso, nonchè alla gestione a amministrativa dei reparti: concorrono altresì all'istruzione professionale del Corpo".
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