Art. 3
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
L' è sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono ufficiali di pubblica sicurezza, gli ufficiali superiori ed inferiori del Corpo sono, inoltre, ufficiali di polizia giudiziale".
Storico versioni
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