Art. 1
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Alla legge 29 marzo 1956, n. 288; recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 235, sono apportate le mdifiche e aggiunte di cui agli articoli dal 2 al 25 della presente legge.
Storico versioni
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