Art. 11

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
Dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente articolo 49-bis: "È istituito il ruolo d'onore per gli ufficiali del Corpo delle guardie, di pubblica sicurezza. In detto ruolo è iscritto d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, l'ufficiale del Corpo che sia riconosciuto permanente inabile al servizio per: a) mutilazione o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia, o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una, delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 645; b) mutilazione o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata, ordinaria delle prime otto categorie. L'ufficiale del ruolo d'onore può essere richiamato in servizio, col suo consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegato in incarichi o servizi compatibili con le sue condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di reparti".
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