Art. 14

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
L'articolo 62 è sostituito dal seguente: "L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento se non abbia compiuto i seguenti periodo di permanenza nel grado: tenente generale ispettore.................. anni 1 colonnello.................................. " 2 tenente colonnello.......................... " 3 maggiore.................................... " 3 capitano.................................... " 4 tenente..................................... " 4 sottotenente................................ " 2 L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento ai gradi di colonnello e di maggiore se non ha frequentato i corsi previsti dalla presente legge e so non ha esercitato per un periodo complessivo, non inferiore ad anni 2, il comando effettivo di reparto nei gradi di maggiore di tenente colonnello e di tenente o di capitano".
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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86#art-14

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