Art. 14
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
L'articolo 62 è sostituito dal seguente:
"L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento se non abbia compiuto i seguenti periodo di permanenza nel grado:
tenente generale ispettore.................. anni 1
colonnello.................................. " 2
tenente colonnello.......................... " 3
maggiore.................................... " 3
capitano.................................... " 4
tenente..................................... " 4
sottotenente................................ " 2
L'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento ai gradi di colonnello e di maggiore se non ha frequentato i corsi previsti dalla presente legge e so non ha esercitato per un periodo complessivo, non inferiore ad anni 2, il comando effettivo di reparto nei gradi di maggiore di tenente colonnello e di tenente o di capitano".
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