Art. 18
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
Il secondo comma dell'articolo 68 è sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali al quali sia stato attribuito un punto di merito non inferiore a ottanta, se maggiori generali ispettori o colonnelli, e non inferiore a settanta se di altro grado, sono giudicati dalla Commissione idonei all'avanzamento; gli ufficiali cui sia stato attributo un punto inferiore, rispettivamente, a ottanta od a settanta, sono giudicati dalla Commissione non idonei all'avanzamento".
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