Art. 22

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
Dopo l'articolo 76 è aggiunto il seguente articolo 76-bis: "All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 62, secondo comma, della presente legge, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio, riconosciuti dal Ministro con propria, determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 76 della presente legge".
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