Art. 23
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
Dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente articolo 84-bis:
"L'ufficiale del ruolo d'onore può, dopo cinque anni di permanenza in detto ruolo, e, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 49-bis, dopo almeno un anno di servizio, conseguire l'avanzamento al grado superiore a quello col quale fu collocato nel ruolo medesimo.
Lo stesso ufficiale può conseguire una seconda promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo oppure dopo un altro anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. Può conseguire una terza promozione, dopo un ulteriore eguale periodo o di permanenza nel ruolo o di servizio, l'ufficiale titolare di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruisce dell'assegno di superinvalidità.
L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito della idoneità fisica.
L'ufficiale giudicato idoneo è promosso, con anzianità corrispondente alla data, del decreto che dispone la promozione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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