Art. 24
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
L'articolo 85 è sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nominati posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1942, n. 39, che sono stati collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, secondo le norme di cui agli articoli successivi, nell'ausiliaria, nella, riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'età e della idoneità, se hanno cessato dal servizio di autorità o a domanda per raggiunti limiti di età e di servizio.
Gli ufficiali che hanno cessato dal servizio per altre cause sono, collocati, a seconda dell'età e della idoneità, nella riserva o in congedo, assoluto. Agli stessi non compete l'indennità speciale annua di cui all'articolo 48".
Storico versioni
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