Art. 21
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
All'articolo 71 sono aggiunti i seguenti commi:
"L'ufficiale in servizio permanente effettivo, non idoneo all'avanzamento, che abbia maturato il periodo minimo di servizio per conseguire il trattamento di pensione, può chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite previsto, per il suo grado, dal primo comma dell'.
Sono concessi in tal caso, in aggiunta a trattamento di quiescenza, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dell'ufficiale che si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 65, ultimo comma".
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