Art. 25

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
L'articolo 94, primo comma, lettera c), è sostituito dal seguente: "c) dai marescialli di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, all'atto della loro cessazione dal servizio permanente per una delle cause di cui alle lettere a) e b) dell' della legge 3 aprile 1958, n. 460, ovvero, all'atto, del collocamento in congedo a domanda, nel caso contemplato dal primo comma, dell' della stessa legge".
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