Art. 30
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
L'indennità attribuita all'ufficiale di cui all' ed a quello di cui all' della presente legge a seguito del loro collocamento in posizione ausiliaria, è computabile agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'articolo I del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, ratificato, con modifiche, dalla legge 18 dicembre 192, n. 2990.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-18;86#art-30