Art. 32
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati in congedo assoluto per una delle cause indicate dal precedente sono iscritti, a domanda, nel ruolo d'onore, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo assoluto.
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