Art. 32 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

Art. 32

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati in congedo assoluto per una delle cause indicate dal precedente sono iscritti, a domanda, nel ruolo d'onore, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo assoluto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;86#art-32