Art. 36
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sostituito con l' della presente legge.
TABELLA ORGANICA
del ruolo ordinario degli ufficiali del Corpo delle guardia
di pubblica sicurezza
Tenenti generali................................. n. 1
Maggiori generali................................ " 9
Colonnelli....................................... " 40
Tenenti colonnelli............................... " 130
Maggiori......................................... " 170
Capitani......................................... " 410
Tenenti e sottotenenti........................... " 450
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-18;86#art-36