Art. 36 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

Art. 36

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge non si applicano, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello, le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 62 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sostituito con l' della presente legge. TABELLA ORGANICA del ruolo ordinario degli ufficiali del Corpo delle guardia di pubblica sicurezza Tenenti generali................................. n. 1 Maggiori generali................................ " 9 Colonnelli....................................... " 40 Tenenti colonnelli............................... " 130 Maggiori......................................... " 170 Capitani......................................... " 410 Tenenti e sottotenenti........................... " 450 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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