Art. 34
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86
In vigore dal 12 mar 1963
Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i limiti di età previsti dal precedente , o li raggiungeranno entro un triennio dalla data stessa, senza avere compiuto venti anni di servizio effettivo, sono trattenuti in servizio fino al compimento di tale anzianità.
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