Art. 19

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 86

In vigore dal 12 mar 1963
Il secondo comma dell'articolo 69 è sostituito dal seguente: "Ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a cento per ciascun complesso di elementi, di cui alle seguenti lettere: A) qualità fisiche, qualità morali e di carattere; B) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti; C) qualità professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito; D) esercizio del comando effettivo di reparto, servizio prestato e benemerenze di servizio e di guerra".
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