Convenzione›Parte II
Art. 8
In vigore dal 25 gen 1963
L'interessato ha facoltà di rinunciare ai benefici previsti negli . In tal caso le prestazioni sono determinate tenendo conto soltanto delle disposizioni di ciascun Stato contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-8