ConvenzioneParte II

Art. 6

In vigore dal 25 gen 1963
1) Le prestazioni che un assicurato previsto all' della presente Convenzione o i suoi superstiti possono ottenere in virtù delle legislazioni dei due Stati contraenti sono liquidate nel modo seguente: a) l'istituto di ciascuno dei due Stati contraenti determina, in base alla propria legislazione, se l'assicurato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista all'articolo precedente; b) se il diritto è acquisito in virtù della precedente lettera a), detto istituto determina l'ammontare teorico della prestazione, cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione, totalizzati secondo le modalità previste all'articolo precedente, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione; in base a tale ammontare l'istituto stabilisce l'ammontare dovuto al pro-rata della durata dei periodi compiuti sotto detta legislazione in rapporto alla durata totale dei periodi compiuti sotto le legislazioni dei due Stati contraenti. 2) Qualora l'interessato, tenuto conto della totalità dei periodi previsti all', non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni.
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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-6

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