Convenzione›Parte PRIMA
Art. 3
In vigore dal 25 gen 1963
1. In deroga al principio dell' sono stabilite le
seguenti eccezioni:
a) il cittadino di uno dei due Stati contraenti, inviato da una impresa avente, sede nel territorio di uno dei due Stati, nel territorio dell'altro, continua ad essere sottoposto alle disposizioni dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa, purchè l'occupazione nel territorio dell'altro Stato non superi i dodici mesi.
Se la durata dell'occupazione nel territorio dell'altro Stato
supera dodici mesi, il lavoratore può continuare ad essere sottoposto anche successivamente alle disposizioni dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa, purchè ci sia l'approvazione dell'autorità amministrativa suprema dell'altro Stato.
b) il personale navigante di una impresa di trasporto aereo,
avente sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, continuerà ad essere sottoposto alle disposizioni dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa, se possiede la cittadinanza di tale Stato anche se occupato nel territorio dell'altro Stato. Lo stesso vale per il personale di terra inviato transitoriamente nel territorio dell'altro Stato.
c) i membri dell'equipaggio di una nave sono sottoposti alle
disposizioni dello Stato contraente del quale la nave batte bandiera.
Le persone assunte da una nave nel porto di uno dei due Stati contraenti per lavori di carico e scarico, di riparazioni e di sorveglianza per detta nave, sono sottoposte alle disposizioni dello Stato al quale appartiene il porto.
d) gli addetti ad enti od uffici di uno dei due Stati contraenti inviati nel territorio dell'altro Stato sono sottoposti alle disposizioni del primo Stato.
e) ai membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari dei
due Stati contraenti, fatta eccezione dei consoli onorari, al loro personale d'ufficio ed agli addetti al servizio personale di dette persone si applicano le disposizioni dello Stato contraente al quale appartengono. Tuttavia gli addetti che non sono funzionari o impiegati di ruolo e gli addetti al servizio personale possono, entro tre mesi dall'inizio della loro occupazione, con l'approvazione della competente autorità da cui dipende la rappresentanza diplomatica e consolare, chiedere di essere assicurati secondo le disposizioni dello Stato contraente nel quale sono occupati. Se il rapporto di lavoro esisteva già al momento dell'entrata in vigore, della presente Convenzione, il termine di tre mesi decorre da questa data.
2. Le autorità amministrative supreme dei due Stati contraenti
possono stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio dell'. Esse possono altresì ammettere che si deroghi, di comune accordo, alle disposizioni del paragrafo 1, per singoli casi o gruppi di casi.
Storico versioni
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