Convenzione›Parte PRIMA
Art. 4
In vigore dal 25 gen 1963
1) I cittadini italiani ed argentini, che possono far valere in uno
dei due Stati contraenti un diritto a prestazioni in denaro dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e la morte (superstiti) o dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, conservano tale diritto, senza alcuna limitazione, ovunque essi risiedano.
2) Ai fini delle maggiorazioni per carichi familiari delle
prestazioni delle assicurazioni sociali di uno dei due Stati contraenti, e delle prestazioni ai superstiti previste da dette assicurazioni, la residenza o il soggiorno nel territorio di un altro Stato delle persone per le quali tali maggiorazioni o prestazioni sono concesse, non sono considerati come residenza o soggiorno all'estero.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-4