Convenzione›Parte PRIMA
Art. 1
In vigore dal 25 gen 1963
Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali. (Buenos Aires, 12 aprile 1961)
Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della
Repubblica Argentina,
animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Paesi in
materia di assicurazioni sociali
hanno deciso di concludere una Convenzione ed a questo scopo hanno nominato come loro Plenipotenziari:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
S. E. l'on. Mario MARTINELLI, Ministro per il commercio con
l'estero
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA:
S. E. il dott. Diogenes TABOADA, Ministro per gli affari esteri
e per il culto
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni
concernenti:
1) in Italia:
a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti;
b) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali;
c) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;
d) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;
e) l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
f) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in
quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.
2) In Argentina:
a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
e la morte;
b) le indennità e gli altri trattamenti in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale;
c) l'assicurazione obbligatoria di maternità;
d) i servizi di medicina preventiva e curativa esercitati
dall'"Instituto Nacional de Prevision Social", ivi comprese le indennità da corrispondersi dallo stesso "Instituto" durante un periodo di riposo per infortunio o malattia non professionale, a decorrere dal momento in cui verranno applicate le norme relative.
2. La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutte le leggi ed altre disposizioni che saranno emanate per l'integrazione, la modificazione e l'applicazione delle legislazioni enumerate nel paragrafo 1.
Essa non si applica alle leggi ed altre disposizioni che copriranno
un nuovo ramo delle assicurazioni sociali o estenderanno i rami esistenti a nuove categorie di persone se il Governo di uno Stato contraente notificherà una opposizione al Governo dell'altro State entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale di tali atti
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-1