ConvenzioneParte PRIMA

Art. 1

In vigore dal 25 gen 1963
Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali. (Buenos Aires, 12 aprile 1961) Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica Argentina, animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Paesi in materia di assicurazioni sociali hanno deciso di concludere una Convenzione ed a questo scopo hanno nominato come loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. l'on. Mario MARTINELLI, Ministro per il commercio con l'estero IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA: S. E. il dott. Diogenes TABOADA, Ministro per gli affari esteri e per il culto i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: 1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: 1) in Italia: a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; b) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri; d) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie; e) l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; f) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. 2) In Argentina: a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e la morte; b) le indennità e gli altri trattamenti in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale; c) l'assicurazione obbligatoria di maternità; d) i servizi di medicina preventiva e curativa esercitati dall'"Instituto Nacional de Prevision Social", ivi comprese le indennità da corrispondersi dallo stesso "Instituto" durante un periodo di riposo per infortunio o malattia non professionale, a decorrere dal momento in cui verranno applicate le norme relative. 2. La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutte le leggi ed altre disposizioni che saranno emanate per l'integrazione, la modificazione e l'applicazione delle legislazioni enumerate nel paragrafo 1. Essa non si applica alle leggi ed altre disposizioni che copriranno un nuovo ramo delle assicurazioni sociali o estenderanno i rami esistenti a nuove categorie di persone se il Governo di uno Stato contraente notificherà una opposizione al Governo dell'altro State entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale di tali atti
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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-1

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