ConvenzioneParte II

Art. 5

In vigore dal 25 gen 1963
1) In caso di invalidità, vecchiaia e morte di un cittadino italiano o argentino che sia stato sottoposto nei due Stati contraenti alle assicurazioni sociali per tali eventi, ivi comprese le forme volontarie previste dalle legislazioni concernenti tali assicurazioni, gli istituti assicuratori dei due Stati contraenti accertano il diritto alle prestazioni in base alle disposizioni vi genti rispettivamente per ognuno di essi, tenuto conto dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati. 2) Se, secondo le disposizioni di uno dei due Stati contraenti, il diritto ad una prestazione dipende da periodi compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale di assicurazione sociale, la totalizzazione ai sensi del paragrafo I si effettua solo con i periodi corrispondenti compiuti nell'altro Stato. Se in tale Stato non esiste un regime speciale di assicurazione sociale per detta categoria professionale, i periodi del regime speciale compiuti nel primo Stato sono totalizzati con i periodi compiuti nell'altro Stato nella assicurazione sociale in vigore per la stessa categoria professionale. Se ciò nonostante l'assicurato non raggiunge il diritto alle prestazioni del regime speciale, i periodi compiuti in tale regime sono considerati come se fossero stati compiuti nel regime generale.
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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-5

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