Convenzione›Parte III
Art. 10
In vigore dal 25 gen 1963
Gli istituti e le autorità competenti per le assicurazioni sociali
dei due Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie assicurazioni sociali; tale reciproca assistenza è gratuita. Gli accertamenti sanitari necessari per l'applicazione delle assicurazioni sociali di uno Stato contraente nei riguardi di persone che si trovano nel territorio dell'altro Stato, sono eseguiti dall'istituto assicuratore di tale Stato, su richiesta ed a spese dell'istituto assicuratore del primo Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-10