ConvenzioneParte III

Art. 14

In vigore dal 25 gen 1963
1) Le istanze presentate presso istituti assicuratori o altri uffici competenti di uno Stato contraente valgono anche quali istanze presentate presso istituti assicuratori od altri uffici competenti dell'altro Stato contraente. 2) I ricorsi, che debbono essere presentati entro un prescritto periodo di tempo presso un ufficio competente a riceverli di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come presentati in termine utile se sono presentati entro tale termine presso un corrispondente ufficio dell'altro Stato. In tal caso tale ufficio deve immediatamente inoltrare il ricorso all'ufficio competente. Se l'ufficio, presso il quale è, presentato il ricorso, non conosce l'ufficio competente, l'inoltro può aver luogo tramite le autorità amministrative supreme dei due Stati contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo