ConvenzioneParte III

Art. 18

In vigore dal 25 gen 1963
Ai sensi della presente Convenzione si intendono per autorità amministrative supreme: nella Repubblica italiana: Il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale; nella Repubblica Argentina: Il Ministro per il Lavoro e la Sicurezza Sociale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo