Convenzione›Parte III
Art. 18
In vigore dal 25 gen 1963
Ai sensi della presente Convenzione si intendono per autorità
amministrative supreme:
nella Repubblica italiana:
Il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale;
nella Repubblica Argentina:
Il Ministro per il Lavoro e la Sicurezza Sociale.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-18