ConvenzioneParte III

Art. 19

In vigore dal 25 gen 1963
1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore, semprechè non sia ancora intervenuta una decisione che abbia determinato la relativa prestazione in maniera definitiva. Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi assicurativi compiuti prima della sua entrata in vigore. 2) Le prestazioni che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione siano state rifiutate per mancanza dei requisiti assicurativi previsti dalle legislazioni interne di ciascun Stato sono determinate su domanda in conformità alla presente Convenzione. 3) Per periodi anteriori alla data della firma della presente Convenzione non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in essa contenute.
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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1759#art-c-19

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