Convenzione›Parte III
Art. 17
In vigore dal 25 gen 1963
1) Le controversie fra le due Parti contraenti sull'interpretazione
o sull'applicazione della presente Convenzione, sono risolte di comune accordo dalle autorità amministrative supreme dei due Stati contraenti.
2) Qualora non sia possibile risolvere in tal modo la controversia,
essa deve essere sottoposta, a richiesta di uno dei due Stati contraenti, ad un collegio arbitrale, la cui composizione ed il cui finanziamento saranno concordati fra i Governi dei due Stati contraenti.
3) Il collegio arbitrale emette le sue decisioni in base alla
presente Convenzione ed in conformità ai principi giuridici generalmente riconosciuti.
4) Il collegio arbitrale decide a maggioranza di voti.
Le decisioni sono vincolanti per le due Parti contraenti. Ciascuno Stato contraente sopporta le spese del proprio rappresentante. Le altre spese sono a carico, in parti uguali, dei due Stati contraenti.
Per il resto il collegio arbitrale regola da sè la propria procedura.
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